AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.   La   maggiore  spesa  sanitaria  di  cui  all'articolo  4  del
decreto-legge   25   novembre   1989,   n.   382,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  25 gennaio 1990, n. 8 (a) , non coperta
con le  operazioni  di  finanziamento  ivi  previste,  e'  finanziata
mediante  ulteriori  operazioni di mutuo, con onere di ammortamento a
carico del bilancio dello Stato, entro i limiti del 20  per  cento  e
del  25 per cento da assumere, rispettivamente, entro gli anni 1990 e
1991 da parte delle regioni e delle province autonome con le  aziende
ed  istituti  di  credito  ordinario e speciale, individuati ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera b),  del  citato  decreto-legge  25
novembre  1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
gennaio 1990, n. 8 (a), e  secondo  condizioni,  durata  e  modalita'
stabilite ai sensi della predetta disposizione.
  2.  I  mutui  di  cui al comma 1, che possono essere concessi dalle
aziende ed istituti di  credito  anche  in  deroga  alle  loro  norme
statutarie,  sono  versati  in  unica  soluzione  sul  conto corrente
generale infruttifero  che  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma
intrattiene  con  la tesoreria centrale dello Stato e sono trasferiti
agli  enti  che  gestiscono  la  spesa  sanitaria  con   vincolo   di
destinazione.   Non  si  applicano i limiti per l'assunzione di mutui
previsti dalle vigenti disposizioni per  le  regioni  e  le  province
autonome.
 
             (a)   Il   testo   dell'art.  4  del  D.L.  n.  382/1989
          (Disposizioni  urgenti  sulla  partecipazione  alla   spesa
          sanitaria   e   sul  ripiano  dei  disavanzi  delle  unita'
          sanitarie locali) e' il seguente:
             "Art.  4  (Ripiano  dei disavanzi delle unita' sanitarie
          locali).   -  1.  Le  regioni  e   le   province   autonome
          determinano  la  maggiore  spesa sanitaria corrente per gli
          esercizi  finanziari  1987  e  1988  con  i  criteri  e  le
          modalita' di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2, commi 1
          e  2,  del  decreto-legge  19  settembre  1987,   n.   382,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
          n. 456, all'uopo utilizzando i modelli di  rilevazione  che
          saranno definiti con decreto del Ministro della sanita', di
          concerto con il Ministro del tesoro, e possono autorizzare,
          anche  in  deroga  alle  vigenti  disposizioni,  le  unita'
          sanitarie locali, gli istituti, gli enti e  le  universita'
          interessati  alle  operazioni di ripiano, ad iscrivere, tra
          gli impegni degli  esercizi  finanziari  1987  e  1988,  le
          obbligazioni  effettivamente  assunte  e  le sopravvenienze
          passive accertate, rispettivamente, entro  il  31  dicembre
          1987  ed  il  31  dicembre 1988, in eccedenza ai rispettivi
          stanziamenti di bilancio.
             2.  La  maggiore  spesa  di cui al comma 1 e' finanziata
          dalle regioni e dalle province autonome mediante  l'impiego
          delle  somme  eventualmente  non utilizzate, a valere sulle
          quote degli esercizi  finanziari  1987  e  1988  del  Fondo
          sanitario   nazionale   di   parte   corrente,  e  mediante
          operazioni di finanziamento con  onere  di  ammortamento  a
          carico del bilancio dello Stato entro i seguenti limiti:
               a)  20  per  cento con operazioni di mutuo da attivare
          entro il 31 dicembre 1989 con la Cassa depositi e prestiti,
          secondo  criteri  e  procedure  stabiliti  con  decreto del
          Ministro del tesoro;
               b)  35  per  cento con operazioni di mutuo da attivare
          nell'anno 1990  con  le  aziende  ed  istituti  di  credito
          ordinario  e speciale, individuati con decreto del Ministro
          del  tesoro  e  secondo  condizioni,  durata  e   modalita'
          stabilite nel decreto medesimo.
             3.  I  mutui  di  cui  al  comma  2,  che possono essere
          concessi dalle aziende ed  istituti  di  credito  anche  in
          deroga  alle  loro  norme statutarie, sono versati in unica
          soluzione sul  conto  corrente  generale  infruttifero  che
          ciascuna  regione  e  provincia autonoma intrattiene con la
          Tesoreria centrale dello Stato e sono trasferiti agli  enti
          che   gestiscono   la   spesa   sanitaria  con  vincolo  di
          destinazione. Non si applicano i limiti per l'assunzione di
          mutui  previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e
          le province autonome.
             4. I mutui, entro i limiti indicati nel comma 2, possono
          essere concessi, in via di anticipazione,  sulla  base  del
          disavanzo presunto risultante, per ciascuno degli anni 1987
          e 1988, dalle rispettive  documentazioni  contabili  previa
          autorizzazione  del  Ministero  del  tesoro. Con successivo
          provvedimento legislativo saranno determinati  modalita'  e
          tempi  per  l'ulteriore finanziamento della spesa sanitaria
          di cui al comma 1.
             5.  All'onere  derivante  dall'applicazione del presente
          articolo, valutato in lire 330 miliardi per l'anno  1990  e
          in  lire  1.440  miliardi  per  l'anno  1991 e seguenti, si
          provvede, per l'anno 1990 mediante parziale utilizzo  della
          proiezione   dell'accantonamento  'Oneri  connessi  con  il
          ripiano dei disavanzi USL per l'anno  1987'  e  per  l'anno
          1991    mediante    utilizzo    della    proiezione   degli
          accantonamenti 'Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi
          USL  per  l'anno  1987 e 'Oneri connessi con il ripiano dei
          disavanzi USL  per  l'anno  1988'  iscritti,  ai  fini  del
          bilancio  triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato
          di  previsione  del  Ministero  del   tesoro   per   l'anno
          finanziario 1989.
             6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio".
             Il  testo  delle  disposizioni del D.L. n. 382/1987 alle
          quali l'articolo di cui sopra fa  rinvio  e'  riportato  in
          appendice.
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:
             Il  testo dell'art. 1, commi 1 e 4, e dell'art. 2, commi
          1 e 2, del D.L.  n.  382/1987  (Misure  necessarie  per  il
          ripiano  dei  bilanci  delle  unita'  sanitarie locali e di
          altri enti che erogano assistenza sanitaria  per  gli  anni
          1985 e 1986 nonche' per il ripianamento dei debiti degli ex
          enti ospedalieri) e' il seguente:
             "Art.  1,  commi  1  e  4. - 1. Le regioni e le province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  entro  sessanta  giorni
          dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del decreto
          ministeriale di cui al comma 2, determinano,  ciascuna  per
          quanto  di  competenza, l'ammontare complessivo della spesa
          sanitaria corrente, di esclusiva  competenza  per  ciascuno
          degli   esercizi   finanziari   1985   e   1986,   relativa
          all'assistenza sanitaria erogata direttamente  o  in  forma
          convenzionata,  secondo  i  livelli  assistenziali previsti
          dall'art. 5 del decreto-legge 30  dicembre  1979,  n.  663,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio
          1980,  n.  33,  e  successive  modificazioni.  Determinano,
          inoltre, sulla base dei relativi accertamenti:
               a)  l'ammontare delle entrate, di esclusiva competenza
          per ciascuno degli esercizi finanziari  1985  e  1986,  del
          Fondo sanitario nazionale, ripartito e finalizzato dal CIPE
          al finanziamento della spesa corrente di  cui  al  predetto
          art.   5  del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1980, n. 33, e successive modificazioni;
               b) l'importo delle somme a carico del proprio bilancio
          per la parte  destinata  al  finanziamento  delle  funzioni
          sanitarie, ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della legge 27
          dicembre 1983, n. 730;
               c)  l'ammontare  complessivo  delle entrate, acquisite
          direttamente dalle unita' sanitarie locali,  ai  sensi  del
          predetto  art.  25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e,
          per la parte  riferibile  all'assistenza  sanitaria,  dagli
          istituti  di  ricovero e di cura a carattere scientifico di
          cui all'art. 42 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
          aventi   personalita'   giuridica   di   diritto  pubblico,
          dall'ospedale Galliera di Genova e dagli  enti  ospedalieri
          riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
          ancora non trasferiti, rispettivamente, alle  date  del  31
          dicembre  1985 e del 31 dicembre 1986 alle unita' sanitarie
          locali competenti,  nonche'  dai  policlinici  universitari
          direttamente  convenzionati  con  le  regioni e le province
          autonome. Determinano, altresi', ai sensi del  citato  art.
          25   della   legge   n.   730   del   1983,   con  separata
          evidenziazione,  l'ammontare  destinato  al   finanziamento
          della spesa in conto capitale.
            (Omissis).
             4.  Le  regioni  e  le province autonome provvedono alla
          trasmissione degli atti di determinazione, di cui al  comma
          1, ai Ministeri della sanita' e del tesoro".
             "Art.  2, commi 1 e 2. - 1. Al fine di rendere possibile
          l'adozione degli atti di rispettiva competenza, i  comitati
          di  gestione delle unita' sanitarie locali ed i consigli di
          amministrazione degli istituti, enti ed universita' di  cui
          al   comma   1  dell'art.  1,  entro  trenta  giorni  dalla
          pubblicazione del decreto ministeriale di cui  al  comma  2
          dell'art.   1,   deliberano,   con   atto  ricognitivo,  da
          trasmettere alle  relative  regioni  o  province  autonome,
          l'accertamento   delle   spese  e  delle  entrate  relative
          all'esclusiva competenza, rispettivamente,  degli  esercizi
          finanziari   1985  e  1986,  secondo  il  predetto  decreto
          ministeriale.
             2.  L'atto  ricognitivo  di  cui  al comma 1 deve essere
          controfirmato  dal  coordinatore   amministrativo   e   dal
          presidente   del   collegio  dei  revisori  per  le  unita'
          sanitarie locali ovvero dal direttore amministrativo e  dal
          presidente del collegio dei revisori per gli istituti, enti
          ed universita' di cui al comma  1  dell'art.  1,  i  quali,
          congiuntamente,   ne   attestano   la  corrispondenza  alle
          scritture od alle documentazioni contabili delle rispettive
          amministrazioni.  Copia  di tale deliberazione e' allegata,
          quale parte integrante, agli atti di cui all'art. 1".
             Si     trascrive    il    testo    delle    disposizioni
          soprarichiamate:
             "Art. 5 del D.L. n. 663/1979 (Finanziamento del Servizio
          sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati
          dalle  pubbliche  amministrazioni  in  base  alla  legge 1
          giugno 1977, n.  281,  sull'occupazione  giovanile).  -  In
          attesa  dell'approvazione  del  piano sanitario nazionale a
          decorrere dal 1  gennaio 1980 a tutti i cittadini  presenti
          nel  territorio  della Repubblica l'assistenza sanitaria e'
          derogata, in condizioni di uniformita'  e  di  uguaglianza,
          nelle seguenti forme:
               a)    assistenza    medico-generica,   pediatrica   ed
          ostetrico-generica  con   le   modalita'   previste   dalle
          convenzioni vigenti;
               b) assistenza farmaceutica con le modalita' e i limiti
          previsti nella convenzione, nel  prontuario  terapeutico  e
          nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
               c)  assistenza  ospedaliera  nei  presidi  pubblici  e
          convenzionati;
               d)  assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori
          pubblici o convenzionati;
               e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni
          ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonche'
          dalle  casse  mutue  delle  province  autonome  di Trento e
          Bolzano,  fatte  salve  quelle  autorizzate  prima  del  31
          dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.
             E'   consentito   inoltre   il   ricorso  all'assistenza
          ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita'  ed  i
          limiti  stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni
          prevedono  eventuali  forme  di  assistenza   specialistica
          indiretta.
             Per  l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa
          dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e
          alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire  norme
          finalizzate  all'erogazione  delle  prestazioni  nei limiti
          previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra  gli
          enti  mutualistici  e la Federazione nazionale degli ordini
          dei medici e con le tariffe ivi stabilite,  con  esclusione
          di  qualsiasi  forma  di  indicizzazione,  fatti  salvi gli
          eventuali conguagli  derivanti  dalla  futura  convenzione.
          Fino  all'emanazione  delle  anzidette disposizioni restano
          ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni
          vigenti.
             Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto
          comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
             Con  provvedimento  regionale  saranno  disciplinate  le
          modalita'  di  erogazione,  fino  alla  costituzione  delle
          unita'  sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi
          precedenti a favore dei cittadini  non  tenuti  secondo  la
          legislazione  in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione
          a  casse  mutue  eroganti   prestazioni   obbligatorie   di
          malattia.
             Ferme  restando  le  norme che disciplinano l'assistenza
          sanitaria a  cittadini  stranieri  in  base  a  trattati  e
          accordi  internazionali  bilaterali  o  multilaterali,  gli
          stranieri residenti in Italia possono,  a  domanda,  fruire
          dell'assistenza di cui al primo comma.
             Agli  stranieri  presenti  nel territorio nazionale sono
          assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati,  le  cure
          urgenti  ospedaliere per malattia, infortunio e maternita'.
             Con  il  provvedimento  previsto  dall'art.  63,  quarto
          comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite
          le  misure  e  le modalita' della partecipazione alla spesa
          sanitaria da parte  degli  stranieri  residenti  che  hanno
          chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma,
          nonche' le  rette  di  degenza  da  porre  a  carico  degli
          stranieri  che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi
          del settimo comma.
             Fino  al  31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla
          disciplina  legislativa  prevista   rispettivamente   dagli
          articoli  23  e  37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
          del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa
          legge,   sono  prorogati  tutti  i  poteri  dei  commissari
          liquidatori nominati ai sensi  dell'art.  72  della  citata
          legge  23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori
          delle gestioni e  servizi  di  assistenza  sanitaria  della
          Casse  marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonche',
          per  la  parte  riguardante  le   suddette   materie,   dei
          commissari  di  cui  al  successivo comma e degli organi di
          amministrazione   della   Croce   rossa   italiana.   Detti
          commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate
          dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano
          nell'ambito delle finalita' richiamate al comma successivo.
          Il finanziamento dell'attivita' degli  enti  e'  assicurato
          nelle forme e con le modalita' gia' seguite nel 1979, salvo
          l'adeguamento dei contributi di cui all'art. 4 della  legge
          2  maggio  1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del
          tesoro, di concerto con  i  Ministri  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale e della sanita'.
             Fino  al  31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla
          disciplina legislativa di cui  al  richiamato  art.  37  le
          regioni  continuano  ad assicurare l'assistenza ospedaliera
          fuori del territorio nazionale  sulla  base  delle  vigenti
          disposizioni.
             Fino  all'effettivo  trasferimento alle unita' sanitarie
          locali delle funzioni di cui alla legge 23  dicembre  1978,
          n.  833,  i  commissari  liquidatori  di  cui alla legge 29
          giugno  1977,  n.   349,   limitatamente   alle   attivita'
          sanitarie,  anche  in  deroga  ai  vigenti  ordinamenti dei
          rispettivi enti, e con  provvedimenti  autorizzativi  o  di
          delega    generali,    devono    assicurare    l'attuazione
          territoriale delle direttive dei  competenti  organi  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte
          a realizzare le finalita'  e  gli  obiettivi  del  Servizio
          sanitario nazionale.
             Restano  fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di
          cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  fino
          all'istituzione  dell'Istituto superiore per la prevenzione
          e la sicurezza del  lavoro  e  all'affettivo  trasferimento
          delle   attribuzioni  alle  unita'  sanitarie  locali.  Gli
          ispettorati  del  lavoro   nell'espletamento   delle   loro
          funzioni   dovranno  altresi'  assicurare  il  rispetto  di
          direttive emanate dalle regioni e dalle  province  autonome
          di  Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate
          al comma precedente.
             L'assistenza  sanitaria  di cui al primo comma comprende
          anche la tutela sanitaria delle attivita'  sportive.  Fermo
          restando  quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli  sanitari  sono
          effettuati,   oltre   che   dai  medici  della  Federazione
          medico-sportiva italiana, dal personale e  dalle  strutture
          pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate
          dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di  criteri
          tecnici  generali  che  saranno  adottati  con  decreto del
          Ministro della sanita'".
             -  Il secondo comma dell'art. 25 della legge n. 730/1983
          (Legge finanziaria 1984) e' cosi' formulato: "A modifica di
          quanto  previsto dall'art. 69 dalla legge 23 dicembre 1978,
          n. 833, le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo
          comma  dello  stesso  articolo sono trattenute dalle unita'
          sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e  sono
          utilizzate   per  il  50  per  cento  ad  integrazioni  del
          finanziamento di parte corrente e per il 50 per  cento  per
          l'acquisto di attrezzature in conto capitale".
             "Art. 42 della legge n. 833/1978 recante istituzione del
          Servizio sanitario nazionale (Istituti  di  ricovero  e  di
          cura  a  carattere  scientifico).  -  Le  disposizioni  del
          presente articolo si applicano agli istituti che insieme  a
          prestazioni   sanitarie   di   ricovero   e  cura  svolgono
          specifiche attivita' di ricerca scientifica biomedica.
             Il  riconoscimento  del  carattere  scientifico di detti
          istituti e'  effettuato  con  decreto  del  Ministro  della
          sanita'   di   intesa   con   il  Ministro  della  pubblica
          istruzione, sentite le regioni interessate e  il  Consiglio
          sanitario nazionale.
             Detti   istituti   per   la   parte  assistenziale  sono
          considerati presidi ospedalieri  multizonali  delle  unita'
          sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.
             Nei   confronti   di   detti   istituti,  per  la  parte
          assistenziale, spettano alle regioni le funzioni  che  esse
          esercitano  nei  confronti  dei  presidi  ospedalieri delle
          unita' sanitarie locali o delle  case  di  cura  private  a
          seconda  che  si  tratti  di  istituti  aventi personalita'
          giuridica  di  diritto  pubblico  o  di   istituti   aventi
          personalita'  giuridica  di  diritto privato. Continuano ad
          essere esercitate dai  competenti  organi  dello  Stato  le
          funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli
          istituti.
             Per   gli  istituti  aventi  personalita'  giuridica  di
          diritto privato sono stipulate  dalle  regioni  convenzioni
          per   assistenza  sanitaria,  sulla  base  di  schemi  tipo
          approvati dal  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio sanitario
          nazionale, che tengano conto della particolarita' di  detti
          istituti.   I rapporti tra detti istituti e le regioni sono
          regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44
          della presente legge.
             Il  controllo  sulle deliberazioni degli istituti aventi
          personalita' giuridica  di  diritto  pubblico,  per  quanto
          attiene  alle  attivita'  assistenziali e' esercitato nelle
          forme indicate dal primo comma dell'art. 49. L'annullamento
          delle  deliberazioni  adottate  in deroga alle disposizioni
          regionali  non  e'  consentito  ove  la  deroga  sia  stata
          autorizzata   con   specifico   riguardo   alle   finalita'
          scientifiche dell'istituto, mediante decreto  del  Ministro
          della  sanita'  di  concerto  con il Ministro della ricerca
          scientifica.
             Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  entro  un  anno
          dall'entrata in vigore della  presente  legge  uno  o  piu'
          decreti aventi valore di legge, per disciplinare:
               a)  la  composizione  degli  organi di amministrazione
          degli  istituti  con  personalita'  giuridica  di   diritto
          pubblico,    che    dovra'   prevedere   la   presenza   di
          rappresentanti  delle  regioni  e  delle  unita'  sanitarie
          locali competenti per territorio;
               b)   i   sistemi  di  controllo  sugli  atti  relativi
          all'attivita'  non  assistenziale,  sia  per  gli  istituti
          aventi  personalita'  giuridica di diritto pubblico che per
          quelli aventi personalita' giuridica  di  diritto  privato,
          nel rispetto della loro autonomia;
               c)  le  procedure  per  la formazione dei programmi di
          ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico  e  le
          modalita' di finanziamento dei programmi stessi, prevedendo
          in particolare il loro inserimento  in  piani  di  ricerca,
          coordinati  a livello nazionale e articolati per settore di
          ricerca, definiti di intesa tra i Ministri  della  sanita',
          della  pubblica  istruzione  e  per la ricerca scientifica,
          sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale,   anche   con
          riferimento  agli  obiettivi  indicati  nel piano sanitario
          nazionale; con riferimento a detti piani, il Ministro della
          sanita'  potra'  stipulare  apposite  convenzioni  con  gli
          istituti di diritto privato per l'attuazione dei  programmi
          di ricerca;
               d)   la   disciplina   dello  stato  giuridico  e  del
          trattamento economico del personale degli  istituti  aventi
          personalita'  giuridica di diritto pubblico in coerenza con
          quello del personale del Servizio sanitario nazionale.
             Sino  all'adozione  dei  decreti  ministeriali di cui ai
          successivi commi non e'  consentito  il  riconoscimento  di
          nuovi  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
             Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore della presente
          legge  il  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
          Ministro   della   pubblica   istruzione,  previa  verifica
          dell'attivita' di ricerca scientifica  svolta,  sentiti  il
          Consiglio  sanitario nazionale e la Commissione composta da
          10 deputati e 10 senatori prevista  all'art.  79,  provvede
          con  proprio  decreto  al riordino degli istituti di cui al
          presente  articolo  in  relazione  alle  finalita'  e  agli
          obiettivi  del  Servizio sanitario nazionale, confermando o
          meno gli attuali riconoscimenti.
             Gli istituti a carattere scientifico aventi personalita'
          giuridica  di  diritto  pubblico,  ai   quali   non   viene
          confermato   il  riconoscimento,  perdono  la  personalita'
          giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma
          i beni, le attrezzature ed il personale, nonche' i rapporti
          giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi degli  articoli
          66  e  68.  Ove  gli istituti ai quali non e' confermato il
          riconoscimento abbiano personalita'  giuridica  di  diritto
          privato,   gli   stessi  sono  disciplinati  ai  sensi  del
          successivo art. 43".